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INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

Gentili Clienti,
come ormai noto, l’art. 2 del D.lgs. n.127/2015 così come modificato dall’art.17 del D.L. n. 119/2018, ha introdotto l’obbligo per i commercianti al minuto e soggetti assimilati, di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/72, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi.
A decorrere dal 01/01/2020 scatta quindi l’obbligo di memorizzare e inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Si precisa che la decorrenza di tale obbligo è stata anticipata al 01/07/2019 per i commercianti al minuto e soggetti assimilati con volume d’affari superiore a Euro 400.000,00.
Per volume d’affari si deve intendere:
– quello complessivamente conseguito dal contribuente e quindi in caso di più attività, va fatto
riferimento al volume d’affari derivante da tutte le attività a prescindere dalle modalità di certificazione
delle cessioni / prestazioni effettuate;
– va fatto riferimento al volume d’affari 2018;
– nel caso di inizio attività nel 2019 si rientra automaticamente tra i soggetti obbligati all’invio dal 2020;
– nel caso di inizio attività nel 2018 è necessario ragguagliare ad anno il volume d’affari.

L’invio telematico dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l’obbligo di:
– Certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino / ricevuta fiscale;
N.B.: in luogo di detti documenti per rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni è
prevista l’emissione del c.d. “documento commerciale”;
– Annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all’art.24 D.P.R. 633/72;
N.B.: va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano a risultare necessarie
per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini delle II.DD.

I soggetti tenuti all’invio dei dati al SISTEMA TESSERA SANITARIA (STS) possono adempiere all’obbligo in esame attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS.

La memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi va effettuata mediante strumenti tecnologici Registratori Telematici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.

La trasmissione telematica dei corrispettivi è effettuata direttamente dal Registratore Telematico che, al momento della chiusura giornaliera, genera un file xml, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette all’Agenzia delle Entrate.
La ricezione del file da parte dell’Agenzia è attestata mediante l’esito di ricezione.
In caso di esito negativo le informazioni si considerano non trasmesse e l’invio del file corretto va effettuato entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.
In caso di mancato funzionamento del Registratore Telematico l’annotazione dei corrispettivi va eseguita su un apposito registro che può essere tenuto anche in modalità informatica.

In considerazione del fatto che per assolvere l’adempimento in esame i soggetti interessati si trovano a dover acquistare un nuovo misuratore fiscale e/o adattare quello già in uso, il Legislatore ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di Euro 250,00 in caso di acquisto e di Euro 50,00 in caso di adattamento.

Si invita pertanto ciascuno interessato ad adoperarsi con sollecitudine al fine di prendere contatto con il proprio fornitore di fiducia al fine di organizzare la sostituzione del registratore o l’adattamento di quello attualmente utilizzato e a verificare la propria connessione internet.

Per eventuali approfondimenti si invitano i gentili clienti a contattare lo studio.

Cogliamo nuovamente l’occasione per ricordare che è pienamente operativo il sito internet dello studio all’indirizzo www.gruppogsas.it.

Cordiali saluti.